LEGGE REGIONALE 14 DICEMBRE 1993, N. 15
Istituzione dell'Agenzia Regionale perlo Sviluppo
e per i
Servizi in Agricoltura (ARSSA).
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL COMMISSARIO DEL
GOVERNO
Ha apposto il visto
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE
Promulga
la
seguente legge:
Art. 1
(Istituzione
dell'Agenzia)
1.____La presente legge
istituisce e norma l'attività dell'Agenzia Regionale perlo Sviluppo e per i
Servizi in Agricoltura (ARSSA) con sede centrale in Cosenza, sedi operative ed
uffici nelle provincee strutture operative su tutto il territorio calabrese.
2.____L'Agenzia è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico,
è strumento operativo della Regione per l'ammodernamento ed il potenziamento
del sistema produttivo dell'agricoltura e, nei limitidella presente legge, ha
autonomia amministrativa, contabile, finanziaria e patrimoniale.
Art. 2
(Finalità e
compiti)
1.____L'ARSSA ha finalità mirate a
favorire l'ammodernamento e lo sviluppo dell'agricoltura mediante azioni di
promozione, divulgazione, trasferimento di processi innovativi nel sistema
produttivo agricoloe agroindustriale.
2.____Per conseguire gli
obiettivi di cui alcomma 1 comma l'ARSSA:
a) promuove iniziative mirate al
riordino ed alla ricomposizione fondiaria e favorisce la costituzione di
aziende agricole in grado di conseguire adeguati livelli di reddito, con
particolare riguardo a quelle suscettibili di conduzione associata;
b)
promuove la sperimentazione e la diffusione di tecniche produttive biologiche
e di altre tecniche di produzione eco-compatibili;
c) promuove, organizza
e coordina, sulla base di piani triennali, i servizi di sviluppo agricolo,
previsti dalla legge regionale n. 11/92 (divulgazione, assistenza tecnica e
contabile, sperimentazione, attività di ricerca e marketing) in collegamento
con Enti, Istituti e Università prevalentemente operanti nel territorio
regionale;
d) promuove l'istituzione di campi sperimentali, aziende
dimostrative, campi di orientamento produttivo, nonchè centri di ricerca
applicata e campi catalogo, per favorire la qualificazione professionale e
socio-economica;
e) fornisce assistenza tecnica e contabile alle
organizzazioni cooperative eassociative dei produttori agricoli, nonchè alle
formazioni societarie miste aprevalente partecipazione agricola;
f)
concorre con proprie proposte alla elaborazione del piano regionale di
sviluppo per il settore agricolo;
g) espleta e completa, con le modalità e
le condizioni previste dall'art. 9 della legge 30.04.1976, n. 386, i
compitiresidui della riforma fondiaria.
3.____Per l'espletamento dei
compiti di cui al presente articolo, l'Agenzia organizza, sulla base
dell'efficienza e della economicità, tutti i servizi necessari.
Art. 3
(Organi)
1.____Sono organi dell'Agenzia:
a) il
Consiglio di amministrazione;
b) il Presidente;
c) il Collegio dei
revisori dei conti.
Art. 4
(Consiglio di amministrazione - Composizione e
nomina)
1.____Il Consiglio di amministrazione
è composto dal Presidente e da quattro membri nominati con decreto del
Presidente e da quattro membri nominati con decreto del Presidente della
Regione su deliberazione del Consiglio regionale.
2.____In deroga alla
legge regionale n. 13/1992 sulla disciplina delle nomine, insede di prima
applicazione, il Consiglio regionale provvede alla elezione del Presidente e
dei componenti il Consiglio di amministrazione entro e non oltre 15 gg. dalla
pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione.
3.____Il Presidente deve essere scelto traesperti di chiara fama e di
comprovata esperienza aventi capacità tecnico-amministrative e manageriali.
4.____I componenti del Consiglio di amministrazione debbono essere
scelti tra esperti di chiara fama e di comprovata esperienza in materia
economica, agricola ed amministrativa.
5.____Il Presidente ed il
Consiglio di amministrazione restano in carica per la durata della legislatura
e coloro che sononominati a tali incarichi possono essere riconfermati per una
sola volta.
6.____Le funzioni di segretario del Consiglio sono
esercitate dal Direttore generale dell'Ente, che partecipa alle sedute con
voto consultivo.
7.____In caso di rinuncia o di decadenza diuno o più
membri del Consiglio, la sostituzione avviene secondo le procedure di
nomina.
Art. 5
(Competenze e riunioni del Consiglio di
amministrazione)
1.____Il Consiglio di
amministrazione cura la gestione dell'Agenzia provvedendo tra l'altro:
a)
ad approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
b) ad
approvare i programmi di attività e la relazione annuale;
c) a deliberare
il regolamento di amministrazione e contabilità, il regolamento organico del
personale ed ogni altro regolamento che concerne la vita dell'Agenzia;
d)
a stabilire le materie da delegare al Presidente e al Direttore Generale;
e) a deliberare sugli atti di straordinaria amministrazione.
2.____Le attribuzioni in materia di bilancio di previsione, di conti
consuntivi, di piani e programmi di attività e di regolamenti sono di
competenza esclusiva e indelegabile del Consiglio.
3.____Il Consiglio
si riunisce in via ordinaria almeno una volta al mese e ogni qualvolta sia
ritenuto opportuno dal Presidente; in via straordinaria quando ne siafatta
richiesta da almeno un terzo dei consiglieri o dal Collegio dei revisori dei
conti.
4.____Il Consiglio di amministrazione puòa ltresì essere
convocato su motivata richiesta del Presidente della Giunta regionale e/o
dell'Assessore regionale all'Agricoltura.
5.____Le adunanze del
Consiglio sono valide quando siano presenti la metà dei suoi componenti.
6.____Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti dei
presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
7.____I
Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano a più di tre
sedute consecutive, su segnalazione del Presidente, sono dichiarati decaduti
dalla Giunta regionale e sono sostituiti dagli organi che li hanno nominati,
secondo le procedure di cui all'art. 4 della presente legge.
Art. 6
(Competenze del Presidente)
1.____Il Presidente ha la rappresentanza
legale dell'Agenzia, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e
dispone per l'attuazione delle deliberazioni.
2.____Il Presidente ha
la facoltà di adottare, nelle materie delegate, provvedimenti di urgenza
sottoponendoli alla ratifica del Consiglio di amministrazione nella prima
riunione utile.
3.____In caso di assenza o impedimento del Presidente,
ne esercita le funzioni il membro più anziano del Consiglio di
amministrazione.
Art. 7
(Collegio revisori dei
conti)
1.____Composizione, nomina e competenze
Il Collegio dei revisori dei conti sicompone di tre membri effettivi e due
supplenti, eletti separatamente con voto limitato ad uno, dal Consiglio
regionale, scelti dall'Albo ufficiale dei revisori dei conti.
2.____Il
Presidente del Collegio dei revisori dei conti è nominato dal Collegio stesso
tra membri effettivi.
3.____Il Collegio dei revisori dei conti dura in
carica per la durata della legislatura; può assistere alle sedute degli organi
collegiali dell'Agenzia, esaminail bilancio, controlla la gestione finanziaria
dell'Agenzia, formula osservazioni e raccomandazioni che trasmette al
Presidente dell'Agenzia e all'Assessorato all'Agricoltura, nonchè una
relazione annuale che è allegata al conto consuntivo.
4.____Esercita
tutte le funzioni ed i controlli che gli competono a norma di
legge.
Art. 8
(Incompatibilità)
1.____In deroga
alla legge regionale n. 13/1992 sulla disciplina delle nomine, non possono far
parte del Consiglio di amministrazione, nè del Collegio dei revisori dei conti
dell'Agenzia i consiglieri regionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri
delle comunità montane, i consiglieri dei comuni della regione, i dipendenti
della Regione e dell'ARSSA, i titolari e gli amministratori di impreseprivate
che risultino vincolate con l'ARSA per contratti di opera,di somministrazione
o di concessione.
2.____I membri la cui carica sia divenuta
incompatibile devono, entro 30 giorni dal verificarsi della condizione di
incompatibilità, rinunziare alla nuova caricao funzione, senza necessità di
diffidao invito da parte dell'Agenzia, pena la decadenza automatica.
3.____Per i membri per i quali la condizione di incompatibilità
sussista al momento della nomina, il termine di 30 giorni alcui comma 2
decorre dalla notifica o comunicazione del decreto di nomina.
4.____La
decadenza è dichiarata con decreto del Presidente della Giunta
regionale.
Art. 9
(Funzionamento del Consiglio di amministrazione)
1.____Nell'ambito degli indirizzi e delle
scelte programmatiche regionali, l'ARSSA predispone un programma pluriennale
diattività per l'intero territorio regionale.
2.____In attuazione del
programma pluriennale, entro il 31 ottobre di ogni anno, l'Agenzia trasmette
all'Assessorato regionale all'Agricoltura il piano annuale diattività,
unitamente al bilancio di previsione, da allegare a quello della Regione.
3.____Entro il 30 marzo di ogni anno, l'Agenzia trasmette
all'Assessorato regionale all'Agricoltura la relazione annuale sull'attività
svolta unitamente al relativoconto consuntivo, da allegare a quellodella
Regione.
4.____La mancata trasmissione degli atti nei termini previsti
dalla presente legge, può costituire motivo di commissariamento dell'Agenzia.
5.____La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura,
approva il finanziamento dei piani di attività e larelazione annuale corredata
dalle proprie osservazioni.
6.____I piani triennali per le attività
dicui alla lettera c) del comma 2 dell'art.2 sono approvati dal Consiglio
regionale, su proposta della Giunta regionale.
7.____Le deliberazioni
relative al conto consuntivo, al bilancio preventivo e alle relative
variazioni, al regolamento d'amministrazione e contabilità sono approvate dal
Consiglio regionale.
8.____Le rimanenti deliberazioni sono sottoposte
al controllo di legittimità ai sensi della legge regionale 5 agosto 1992, n.
12.
Art. 10
(Indennità ai componenti gli organi)
1.____Al presidente, ai consiglieri di
amministrazione ed ai revisori dei conti competono le indennità di carica ed
il rimborso delle spese.
2.____Al Presidente viene attribuita
l'indennità di carica pari al 60% di quella percepita dall'Amministratore
straordinario dell'U.S.S.L. n. 4 della Calabria.Ai componenti del Consiglio di
amministrazione viene attribuita l'indennità pari al 45% di quella stabilita
per il Presidente.
3.____Ai componenti del Collegio dei revisori dei
conti è corrisposto un compenso pari a quello dei revisori dei conti
dell'U.S.S.L. n. 4 della Calabria.
4.____Ai componenti del Consiglio
di amministrazione ed ai componenti del Collegio dei revisori, che per ragioni
connesse alla carica si recano in sede diversa daquella ufficiale, spetta
l'indennità dimissione così come prevista per i funzionari dello Stato.
5.____Ai componenti gli organi che risiedono in Comune diverso da
quello della sede, compete la medesima indennità prevista al comma 4
limitatamente alle giornate di partecipazione alle riunioni degli organi
stessi.
6.____Le indennità di cui al comma 1, in caso di decadenza,
dimissioni o sostituzioni, si riducono proporzionalmente al periodo di
effettivo svolgimento delle funzioni.
7.____Per ogni assenza dalle
riunioni, non giustificata da motivi di salute, è operata sull'indennità una
ritenuta di lire 100.000 (centomila).
Art. 11
(Il Direttore Generale)
1.____Il Direttore Generale dell'Agenzia viene
nominato con delibera del Consiglio di amministrazione.
2.____Il
Direttore Generale viene nominato con contratto a termine rinnovabile, e può
essere scelto anche al di fuori del personale dell'Agenzia o della Regione.
3.____Il trattamento economico e lo stato giuridico del Direttore
Generale, a cui viene assegnata anche l'attività di coordinamento, è regolato
dai contratti collettivi di lavoro dei dirigenti regionali del livello più
elevato della Regione Calabria.
Art. 12
(Esercizio finanziario - Bilancio Contabilità)
1.____La gestione economica e finanziaria è
regolata dalle norme di contabilità generale ed amministrativa dei beni e
dell'attività contrattuale della Regione.
2.____Il bilancio
dell'Agenzia viene approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta
regionale.
3.____Il rendiconto annuale viene inviato alla Giunta
regionale entro il 30 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento e da
questa trasmesso al Consigliore gionale che lo approva insieme con
ilrendiconto generale della Regione.
4.____L'esercizio finanziario
coincide con l'anno solare.
5.____Nelle more dell'approvazione del
bilancio provvisorio, l'Agenzia è autorizzata all'esercizio provvisorio, con i
limiti e le modalità dell'esercizio provvisorio del bilancio regionale.
6.____Il servizio di Tesoreria dell'Agenzia è affidato al medesimo
Istituto di credito incaricato del servizio di tesoreria della
Regione.
Art. 13
(Patrimonio e finanziamenti)
1.____Il patrimonio dell'Agenzia è costituito
da tutti i beni mobili ed immobili dell'ex ESAC ad eccezione delle eventuali
immobilizzazioni dell'ESAC Impresa, nonchè degli acquedotti rurali ed impianti
irrigui collettivi, dal patrimonio boschivo e dalle strutture sociali
realizzate con fondi pubblici da trasferire al demanio regionale e/o ad altri
enti competenti per territorio con altro provvedimento legislativo o
normativo.
2.____La funzionalità dell'Agenzia è assicurata da:
a)
contributi ordinari della Regione per le spese di funzionamento stanziati
annualmente nel bilancio regionale;
b) finanziamenti per la realizzazione
di attività previste dalla presente legge;
c) eventuali fondi assegnati
dallo Stato per lo svolgimento di attività di competenza;
d) proventi di
esercizi ed attività specifiche;
e) lasciti, donazioni, oblazioni e
contribuzioni;
f) eventuali altre entrate e contributi.
Art. 14
(Controllo ispettivo e sostitutivo)
1.____La Giunta regionale e l'Assessorato
regionale all'Agricoltura dispongono ispezioni per accertare il regolare
funzionamento dell'Agenzia.
2.____Il Consiglio di amministrazione può
essere sciolto per gravi violazioni dileggi statali o regionali o dei
regolamenti dell'Agenzia con decreto del Presidente della Giunta previa
deliberazione del Consiglio regionale.
3.____Il Consiglio
d'amministrazione può inoltre essere sciolto, sempre previa deliberazione
della Giunta regionale, incaso di persistente inattività o inefficienza.
4.____In caso di scioglimento del Consiglio di amministrazione, il
Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa,
nomina un commissario straordinario per un periodo non superiore a 12 mesi non
prorogabili.
Art. 15
(Assetto organizzativo dell'Agenzia)
1.____La struttura organizzativa e funzionale
dell'ARSSA è costituita dalla direzione generale e dalle sue articolazioni
sulla base di quanto previsto dal decreto legislativo n. 29/93, in rapporto ai
carichi di lavoro e ai compiti affidati all'Agenzia dalla presente legge.
2.____Detta struttura deve prevedere un'organica e funzionale
distribuzione dei compiti tra le unità organiche centralie quelle periferiche.
3.____La struttura centrale, con sede in Cosenza, ha compiti di
studio, coordinamento e direzione; quelle periferiche articolate per aree di
programmazione agricola, hanno compiti di promozione di processi di sviluppo
che, assecondando e sollecitando le tendenze evolutive ambientali, valorizzino
le risorse locali in attuazione del programma regionale e dei piani
dell'Agenzia.
Art. 16
(Primo inquadramento del personale dell'Agenzia)
1.____Il personale di ruolo dell'ESAC è messo
a disposizione dell'ARSSA con le qualifiche, l'anzianità ed il trattamento
economico in godimento all'atto del passaggio e viene inquadrato nel ruolo
dell'Agenzia, con provvedimento del Consiglio di amministrazione, sulla base
delle qualifiche possedute nell'Ente di provenienza e conferite all'ARSSA.
2.____La pianta organica ed il regolamento del personale dell'Agenzia
saranno determinati, con criteri di efficienza, economicità e professionalità,
tenuto conto dell'art. 9 della legge regionale n.11/92, con provvedimento del
Consiglio di amministrazione dell'ARSSA, da adottarsi entro 90 giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le OO.SS., previa
approvazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore
allaAgricoltura.
3.____L'inquadramento definitivo del personale dovrà
avvenire improrogabilmente entro 180 giorni dall'entrata in vigore della
presente legge.
4.____Al personale in servizio che ne ha titolo sono
conservati i fondi integrativi speciali di previdenza e di fine rapporto in
godimento.
5.____Dalla data di messa a disposizione del personale,
l'ARSSA assicurerà la continuità delle prestazioni ad essa attribuite dalla
presente legge.
6.____Sino all'approvazione definitiva della pianta
organica, è vietato qualsiasi tipo di assunzione.
Art. 17
(Stato giuridico, economico e previdenziale del
personale)
1.____Lo stato giuridico, il
trattamento economico e previdenziale, nonchè l'indennità di fine rapporto del
personale dell'Agenzia restano quelli maturati presso l'ESAC all'entrata in
vigore della presente legge e saranno regolati per il futuro dai
C.C.N.L..
Art. 18
(Soppressione dell'ESAC)
1.____Con l'entrata in vigore della presente
legge, l'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Calabria (ESAC) è
soppresso.
2.____Tutte le leggi regionali relative alla disciplina
dell'ESAC, le norme e i provvedimenti, anche di carattere organizzativo e per
i singoli settori, in contrasto con gli obiettivi di cui all'art. 2della
presente legge, sono abrogati, fatta salva la legge regionale n. 11/92.
3.____L'ARSSA subentra a tutti gli effetti di legge nei diritti,
obblighi, attribuzioni e situazioni giuridiche, nonchè nei rapporti attivi e
passivi dell'ESAC in essere alla data della sua soppressione.
Art. 19
(Norma finanziaria)
1.____All'onere derivante dalla presente
legge, valutato in L.44.071.185.771 per l'anno 1993, si fa fronte con il fondo
didotazione per il finanziamento dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo
della Calabria (ESAC) di cui al cap. 5122206 dello stato di previsione della
spesa del bilancio della Regione per l'esercizio 1993.
2.____Per gli
anni successivi, la corrispondente spesa, cui si fa fronte con i fondi
assegnati alla Regione ai sensi delloart. 8 della legge 16.05.1970, n. 281,
sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di bilancio
della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.
Art. 20
(Norme transitorie)
1.____Allo scopo di evitare soluzione di
continuità nelle attività in essere, l'ESAC continuerà a svolgere le attività
medesime fino a quando l'ARSSA e il Comitato non saranno operanti.
2.____Qualora il Consiglio regionale non provveda all'elezione degli
organi dellaARSSA entro il termine di cui al comma 2 dell'art. 4 della
presente legge, il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina del
Presidente, dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei
revisori dei conti.
3.____Il contributo regionale per il 1993 è pari a
quello spettante al soppresso ESAC fatta salva la parte per la gestione
dell'ESAC - Impresa.
Art. 20
(Dichiarazione d'urgenza)
1.____La presente legge è dichiarata urgente,
ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sarà
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque
spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione
Calabria.
Catanzaro, 14 dicembre 1993
Guido
Rhodio